ART. 10 – Assenze temporanee
Ai sensi della normativa vigente, gli ospiti di RSA possono essere dimessi in via temporanea, per ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro in famiglia o per altri motivi, con diritto alla conservazione del posto.
Le uscite temporanee per rientro in famiglia o per altri motivi devono essere preventivamente autorizzate dall’Unità Valutativa che ha disposto l’ammissione dell’ospite, non possono avere durata superiore a due giorni e non devono superare dieci giorni complessivi nel corso dell’anno.
Durante detti periodi la corresponsione della quota-parte di retta a carico dell’utente è sospesa.
Per le assenze determinate da ricoveri in altre strutture sanitarie, la RSA è tenuta alla conservazione del posto per almeno tre giorni e fino ad un massimo di dieci giorni, su richiesta dell’ospite.
In tali periodi l’utente continua a corrispondere la quota-parte di retta a suo carico.