Indagini sulle violazioni
Le violazioni segnalate saranno prese in considerazione solo ove supportate da informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione e a consentire lo svolgimento di una indagine appropriata. In ogni caso sarà garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’Ente e delle persone accusate erroneamente o in malafede. Per quanto concerne i Dipendenti, le indagini saranno effettuate secondo le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia di procedimento disciplinare.
Tutti i Soggetti Destinatari sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari al presente Codice.
In quanto ai Collaboratori, ai Consulenti, ai Contraenti e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione o, comunque, l’adesione alle disposizioni e ai principi previsti dal Codice rappresentano una conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra l’Istituto e tali Soggetti; pertanto le disposizioni approvate, rese note ed accettate costituiscono parte integrante dei contratti stessi. In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice legittimano l’interruzione da parte dell’Istituto dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice Non saranno tollerate condotte non conformi ai requisiti legali e ai principi chiave inseriti nel Codice. Per quanto concerne i Dipendenti, la violazione di tali disposizioni integrerà un illecito di natura disciplinare e, come tale, potrà essere perseguito e sanzionato dall’Istituto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2106 C.C. e all’art. 7 della L. 300/1970 e successive modifiche ed integrazioni; detto illecito potrà comportare, tra l’altro, il risarcimento degli eventuali danni procurati all’Istituto.
Per quanto riguarda i Collaboratori esterni, ogni violazione del Codice è fonte di responsabilità contrattuale, e come tale, potrà essere sanzionata.
Per quanto riguarda il personale religioso, la violazione sarà sanzionata dalla Superiora Generale nel rispetto del Diritto Proprio dell’Istituto.
Ove le violazioni commesse costituiscano inoltre violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Congregazione, ex L. 231/01, si applicheranno anche le sanzioni previste da detto Modello.
L’Istituto coopererà con le autorità competenti laddove le leggi siano state violate e, ove lo riterrà opportuno, provvederà direttamente a segnalare a dette
autorità le violazioni in questione.
I Soggetti Apicali segnalano periodicamente all’OdV, e comunque almeno una volta all’anno, eventuali provvedimenti sanzionatori adottati per violazioni del presente Codice